Tutela del consumatore
Un prodotto che si guasta dopo pochi mesi, un recesso rifiutato, una clausola che ti toglie diritti, un contratto firmato a casa sotto pressione: cosa puoi chiedere al venditore e in quali tempi.
Il Codice del consumo protegge chi compra o firma un contratto per scopi personali, estranei alla propria attività professionale. Chi acquista con la partita IVA per la propria attività non è consumatore: è la prima cosa da chiarire, perché da lì dipendono tutte le regole che seguono.
Il prodotto è difettoso: la garanzia di due anni
Il venditore risponde dei difetti che si manifestano entro due anni dalla consegna. Per quelli che compaiono nel primo anno non devi provare che esistessero già: lo presume la legge. Ti rivolgi al venditore, non al produttore, e puoi scegliere fra riparazione e sostituzione.
Se il venditore non ripara e non sostituisce, se il difetto si ripresenta dopo l’intervento o se è così grave da non lasciare alternative, puoi chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, con la restituzione di quanto hai pagato. La risoluzione non spetta per un difetto di lieve entità, ma è il venditore a doverlo provare.
L’azione si prescrive in ventisei mesi dalla consegna. Conserva lo scontrino o la fattura e scrivi al venditore appena il difetto compare, descrivendolo e indicando il rimedio che chiedi.
Acquisti online e a domicilio: il diritto di recesso
Se hai comprato online, per telefono o fuori dal negozio, hai quattordici giorni per recedere senza dare alcuna motivazione. Per i beni il termine decorre dalla consegna, per i servizi dalla conclusione del contratto. I giorni diventano trenta se il contratto è nato da una visita a casa che non avevi chiesto o da un’escursione organizzata per vendere prodotti.
Se il venditore non ti ha informato del diritto di recesso, il termine si allunga di dodici mesi. Per i contratti conclusi online dal 19 giugno 2026 il sito deve offrirti un pulsante per recedere, con conferma di ricevimento. Il recesso è escluso per i beni su misura o personalizzati, per quelli che deperiscono rapidamente e per i prodotti sigillati per ragioni igieniche, una volta aperti.
Le clausole vessatorie
Una clausola che crea un significativo squilibrio a tuo danno è nulla, e il resto del contratto rimane valido. Le più frequenti sono le penali di importo manifestamente eccessivo, la caparra che solo il venditore può trattenere, le modifiche unilaterali del prezzo senza un motivo indicato e il foro competente in una città diversa dalla tua. La nullità opera solo a tuo vantaggio e il giudice la rileva anche se non la sollevi.
Pubblicità ingannevole e pratiche aggressive
Un prezzo che cambia al momento del pagamento, caratteristiche del prodotto che non corrispondono al vero, pressioni per farti firmare subito: sono pratiche commerciali scorrette. Puoi segnalarle all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può vietarle e sanzionare l’impresa. L’Autorità però non ti restituisce il denaro e non liquida danni: per questo serve un’azione davanti al giudice.
Come si procede
Si comincia quasi sempre con una lettera al venditore che indica il difetto o la clausola contestata, il rimedio richiesto e un termine per rispondere. Molte questioni si chiudono così. Se non basta, ci sono le procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo e, quando l’importo lo giustifica, la causa, che si fa davanti al giudice del luogo in cui risiedi. Per le liti fra consumatore e professionista non è richiesta la negoziazione assistita che la legge impone per molte altre cause fino a 50.000 euro.
Riferimenti normativi
- art. 3 Codice del consumo (definizione di consumatore)
- art. 133 (garanzia legale)
- art. 135 (onere della prova)
- art. 135-bis (rimedi)
- art. 52 (diritto di recesso)
- art. 53 (recesso prolungato)
- art. 54-bis (funzione di recesso online)
- art. 59 (eccezioni al recesso)
- art. 33 (clausole vessatorie)
- art. 36 (nullità di protezione)
- art. 21 (azioni ingannevoli)
- art. 141 (risoluzione alternativa delle controversie)
- art. 3 D.L. 132/2014 (negoziazione assistita)
Se ne occupa l’Avv. Giuseppe Tallarico.