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Studio Legale Tallarico

Aree di attività

Contratti per le imprese, in particolare contratti per la vendita ai consumatori

Condizioni generali di vendita, e-commerce, recesso e garanzie scritti secondo il Codice del consumo, prima che una clausola venga dichiarata nulla dal giudice o sanzionata dall’Antitrust.

Chi vende a privati non può scrivere i contratti come li scriverebbe per un’altra impresa. Il Codice del consumo considera nulle le clausole che creano un significativo squilibrio a danno del consumatore, e la nullità la rileva il giudice anche se nessuno la solleva. Una clausola copiata da un modello trovato in rete può restare nei moduli per anni e cadere alla prima causa, cioè proprio quando serviva.

Condizioni generali di vendita e di servizio

L’articolo 33 del Codice elenca venti tipi di clausole che si presumono vessatorie. Alcune ricorrono di continuo nei moduli in uso: il foro competente fissato nella città dell’impresa, la caparra che il venditore trattiene se il cliente recede senza doverla restituire raddoppiata quando a recedere è lui, la facoltà di cambiare prezzo o condizioni senza un motivo indicato nel contratto, le decadenze a carico del cliente.

La doppia firma prevista dall’articolo 1341 del codice civile, che nei contratti fra imprese basta, qui non salva nulla. Con il consumatore la clausola vessatoria regge solo se è stata oggetto di trattativa individuale, e quando il contratto è su modulo la prova della trattativa spetta all’impresa. Alcune clausole sono nulle anche se trattate: quelle che limitano la responsabilità per i danni alla persona o le azioni del consumatore in caso di inadempimento.

Il lavoro consiste nel rileggere i testi che l’impresa usa davvero, segnalare le clausole a rischio e riscriverle in modo che la tutelino fin dove la legge lo consente. Chi vuole una risposta preventiva può anche interpellare l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro centoventi giorni sulle clausole che le vengono sottoposte; quelle ritenute non vessatorie non possono poi essere sanzionate dall’Autorità.

Vendite online e fuori dai locali commerciali

Per i contratti a distanza e per quelli conclusi fuori dal negozio il Codice impone una lunga serie di informazioni da dare prima che il cliente si vincoli: identità e recapiti dell’impresa, prezzo totale con imposte e spese di consegna, modalità di pagamento e di consegna, condizioni del recesso con il modulo tipo, garanzie. Queste informazioni fanno parte del contratto, e provare di averle date tocca all’impresa.

Ogni omissione ha un costo preciso. Se mancano le informazioni sul recesso, il termine di quattordici giorni si allunga di dodici mesi. Se mancano quelle sulle spese di consegna o sui costi di restituzione, il cliente non le paga.

Dal 19 giugno 2026 chi vende tramite un sito o un’app deve offrire anche una funzione di recesso online, indicata con le parole “recedere dal contratto qui” o con una formula equivalente, visibile per tutto il periodo di recesso e seguita da una conferma di ricevimento su supporto durevole. Riguarda i contratti conclusi da quella data, e molti negozi online non l’hanno ancora aggiunta.

Garanzia legale e informazioni sul prodotto

Il venditore risponde dei difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna, e per quelli che compaiono nel primo anno la legge presume che esistessero già al momento della consegna. Sui beni usati la durata si può ridurre, ma non sotto un anno. Le condizioni di vendita che escludono o accorciano la garanzia oltre questi limiti non hanno effetto.

Dal 27 settembre 2026 si applicano le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 30 del 2026. Nei contratti a distanza la garanzia legale va richiamata con un avviso armonizzato, uguale in tutta l’Unione, e le dichiarazioni sulle prestazioni ambientali future di un prodotto devono poggiare su un piano con obiettivi misurabili, verificato da un terzo indipendente. Schede prodotto ed etichette scritte prima di quella data vanno riviste.

Pubblicità e pratiche commerciali

Un messaggio pubblicitario ingannevole, un prezzo presentato in modo fuorviante o una promozione con condizioni nascoste sono pratiche commerciali scorrette. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato le accerta d’ufficio o su segnalazione e applica sanzioni da 5.000 a 10.000.000 di euro, commisurate anche alle dimensioni dell’impresa. La stessa sanzione si applica quando l’Autorità accerta l’uso di clausole vessatorie. Rivedere i testi costa molto meno di un’istruttoria.

Quando la contestazione è già arrivata

Un reclamo, la diffida di un’associazione dei consumatori, una richiesta di informazioni dell’Autorità o un atto di citazione: la prima cosa da stabilire è se la clausola contestata regge. Di regola la causa si fa davanti al giudice del luogo in cui il consumatore risiede. La clausola che indica un foro diverso si presume vessatoria, e per i contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali quella competenza è inderogabile.

Riferimenti normativi

Se ne occupa l’Avv. Giuseppe Tallarico.

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